Arbitro Bancario Finanziario: chi è, decisioni, costi e tempi di risposta

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L’articolo 128/bis del Testo Unico Bancario (TUB) della Legge 262/2005 (cosiddetta legge sul risparmio) ha istituito, al fine di snellire le risoluzioni delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari, l’ABF: Arbitro Bancario Finanziario.

arbitro bancario finanziario

L’Arbitro Bancario Finanziario è operante dal 15 ottobre 2009 e rappresenta, per i clienti che hanno difficoltà nel risolvere le controversie in modo diretto con gli uffici reclami delle banche e delle società finanziarie, un modo semplice, rapido ed economico per cercare di appianare la lite.

L’Arbitro Bancario Finanziario rientra nei cosiddetti sistemi ADR (Alternative Dispute Resolution): sistemi di risoluzione delle controversie in modo “ stragiudiziale” cioè al di fuori del processo ordinario. 

L’Arbitro Bancario Finanziario è un organismo indipendente ed imparziale specifico del settore bancario/finanziario al quale le banche e tutti gli organismi finanziari sono obbligati ad aderire per risolvere in via stragiudiziale alcune controversie con la clientela. 
Questo organismo è stato creato per la tutela del cliente, considerata parte debole nel rapporto con le banche e le istituzioni finanziarie, in particolare per il rispetto della trasparenza e la correttezza dei comportamenti di quest’ultimi. 

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) - che opera presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dopo aver stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie ha affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento.
L’Arbitro Bancario Finanziario è composto da un Organo decidente e da una Segreteria tecnica.

L’Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi: uno a Milano, uno a Roma e uno a Napoli.

In ciascun Collegio l’Organo decidente è composto da cinque membri:

  • il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia 
  • un membro è designato dalle associazioni degli intermediari 
  • un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). 

Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. 

Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza. 

La composizione di ciascun Collegio deve rispettare i criteri di imparzialità previsti dalla legge e deve assicurare che gli interessi dei diversi soggetti coinvolti siano rappresentati.

Ogni Collegio ha la sua Segreteria tecnica, che ha il compito di:

  • ricevere il ricorso 
  • attestare se il ricorso è incompleto o irregolare oppure se è stato presentato oltre i termini previsti (ricorso irricevibile) e darne comunicazione alle parti 
  • ricevere la documentazione fornita dall’intermediario per spiegare la propria posizione (controdeduzioni) insieme ai documenti relativi al reclamo presentato all’intermediario 
  • verificare che la documentazione sia completa e regolare e che l’intermediario abbia rispettato i tempi per l’invio 
  • chiedere alle parti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, se ciò è necessario per la decisione. 

L’attività di Segreteria tecnica è svolta dalla Banca d’Italia competente per territorio.    
Il cliente in caso ritenga che la banca o l’intermediario finanziario abbia avuto un comportamento scorretto o poco trasparente, deve sempre rivolgersi, inizialmente, all’Ufficio Reclami istituito presso l’intermediario stesso, che ha l’obbligo di rispondere nei 30 giorni successivi alla ricezione del reclamo.

In caso di mancata risposta ovvero qualora non ritenga la risposta soddisfacente il cliente ha la possibilità di presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, competente per territorio, che assumerà una decisione sulla questione in pochi mesi.

L’Arbitro Bancario Finanziario è competente a decidere sulle controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari di valore non superiore a 100 mila euro e le operazioni contestate devono essere successive al 01 gennaio 2007.

Le decisioni assunte dall'Arbitro Bancario Finanziario non sono vincolanti come quelle di un lodo arbitrale (come la parola arbitro potrebbe far pensare) o del giudice ordinario, ma gli intermediari, normalmente, le rispettano, anche perché in caso di inadempienza la decisione verrebbe resa pubblica e quindi avrebbero una pessima pubblicità.

Ai sensi e per gli effetti della Legge che ha istituito la mediazione obbligatoria in materia bancaria e finanziaria il ricorso all’ABF non è solo una semplice possibilità per vedere riconosciuti i propri diritti ma è propedeutico alla possibilità di potersi, eventualmente, rivolgersi al giudice ordinario.

Infatti il decreto legislativo sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (d.lgs. n. 28/2010), in vigore dal 21 marzo 2011, stabilisce che, per instaurare un procedimento civile in materia di contratti bancari e finanziari, è necessario ricorrere preventivamente alla procedura di conciliazione/mediazione disciplinata dal medesimo decreto o alla procedura presso l’ABF.

L’Arbitro Bancario Finanziario è un nuovo sistema che non deve, assolutamente, essere confuso con la conciliazione/mediazione.

La differenza tra le due procedure consiste nel fatto che il procedimento davanti all’ABF può essere attivato esclusivamente dal cliente, mentre il procedimento disciplinato dal decreto legislativo n. 28/2010 - quale quello, ad esempio, davanti al Conciliatore Bancario Finanziario - può essere attivato sia dal cliente sia dall’intermediario.

Inoltre il procedimento davanti all’ABF ha solo lo scopo di stabilire “chi ha torto e chi ha ragione”, mentre le procedure di mediazione/conciliazione si concludono - in caso di successo - con un verbale di conciliazione della controversia, nel quale le parti danno atto di aver raggiunto un accordo grazie all’opera del mediatore. 

Inoltre, mentre la pronuncia dell’ABF è priva di esecutività, il verbale di conciliazione può essere omologato dal giudice ed acquistare valore di titolo esecutivo.

Come innanzi detto le decisioni dell’ABF non sono vincolanti ma, in caso di accoglimento del ricorso del cliente, se l’intermediario non le rispetta è previsto, a mo di sanzione, che il suo inadempimento sia reso pubblico

Il bilancio del primo anno di attività è stato molto positivo: sono stati presentati n. 3409 ricorsi e l’ABF ha assunto n. 1788 decisioni.

Il 61 per cento delle decisioni sono state favorevoli al cliente (il 34 per cento con accoglimento in tutto od in parte delle ragioni del cliente ricorrente ed il 27 per cento per “cessazione della materia del contendere” cioè non è stata assunta alcuna decisione in quanto il cliente è stato soddisfatto delle richieste a seguito accordo con l’intermediario). Le decisioni nel 2010 sono state assunte, mediamente, entro 90 gg. da ricorso. 

Non risulta che a seguito delle decisioni ci siano stati casi d’inadempimento da parte delle banche e/o degli intermediari finanziari la motivazione và ricercata sia nella volontà di recuperare la relazione con il proprio cliente e sia per evitare la pubblicazione della notizia; pubblicazione obbligatoria in caso di inadempienza.

L’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario è possibile senza far ricorso ad un avvocato.
Il ricorso deve essere inoltrato tramite una filiale della Banca d’Italia, previo versamento della somma di euro 20,00 (venti) quale contributo spese per la procedura; detta somma verrà restituita in caso di accoglimento favorevole del ricorso. 

Essendo il ricorso all’ABF un diritto irrinunciabile del cliente, le banche e le società finanziarie sono obbligate ad informare i propri clienti sull’esistenza di questo diritto e sulle procedure del ricorso.

Infatti presso tutte le dipendenze delle banche è possibile trovare, gratuitamente, una “Guida pratica”, inoltre nel “Documento contenente i principali diritti del cliente” e nei fogli informativi analitici dei singoli prodotti le banche danno ampia informazione sulla possibilità di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, in caso di controversia.

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